AGEVOLAZIONI

contributi e incentivi per le imprese

- Agosto 2011 -

 

 

Fondo start-up per progetti di Internazionalizzazione

Sono state definite le modalità operative e le condizioni di intervento del Fondo Start-up, il fondo rotativo che favorisce la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione da parte di imprese singole o associate. Società destinatarie sono le imprese di nuova costituzione, con sede sociale in Italia o in altro Paese Ue, appositamente costituite nella forma di società di capitali, da raggruppamenti di piccole e medie imprese o da singole Pmi operanti in Italia per la realizzazione di progetti d’internazionalizzazione in Paesi extra Ue.

 

Obiettivi

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il decreto n. 102/2011, che definisce le modalità operative del “Fondo start-up”, il fondo rotativo che favorisce la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione da parte di imprese singole o associate in Paesi al di fuori dell'Unione Europea.

Il Fondo mira a facilitare la fase iniziale dei progetti di internazionalizzazione e consiste in un investimento di minoranza nel capitale promossi in Paesi al di fuori dell'Unione Europea da PMI o da loro raggruppamenti, costituiti sotto forma di società di capitali, attraverso la costituzione di un'apposita società con sede in Italia o in altro Paese dell'Unione europea.

 

Misura dell’agevolazione

L'intervento del Fondo è temporaneo e non di controllo e non può superare in ogni caso il 49% del capitale sociale della società destinataria, per un importo complessivo non superiore a 200.000 euro. La durata dell'intervento è da 2 a 4 anni, ma può arrivare a 6 anni qualora la specificità del progetto lo richieda.

 

Beneficiari

Società destinatarie sono le imprese di nuova costituzione, con sede sociale in Italia o in altro Paese dell’Unione europea, appositamente costituite, nella forma di società di capitali, da raggruppamenti di piccole e medie imprese o da singole PMI operanti in Italia per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi al di fuori dell’Unione europea.

 

Procedura e tempi

Le richieste di intervento devono essere presentate dalle imprese alla Simest Spa, soggetto gestore, che provvede all'istruttoria ed effettua per conto del Ministero dello sviluppo economico tutte le attività previste.

Entro 60 giorni dalla presentazione, le richieste di intervento complete di tutti gli elementi utili alla valutazione del progetto e della relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato di indirizzo e controllo, costituito presso il ministero dello sviluppo economico, che delibera sulle richieste.

 

 

Credito d’imposta per la ricerca scientifica

Con la pubblicazione sulla G.U. 13.5.2011, n. 110 entra in vigore a decorrere dal 14.5.2011 il DL 13.5.2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, le cui principali disposizioni di natura fiscale sono di seguito illustrate.

 

Obiettivi

Per il biennio 2011-2012 è istituito, in via sperimentale, un credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca presso Università o enti pubblici di ricerca che, a tal fine, possono sviluppare i progetti finanziati anche tramite la creazione di associazioni, consorzi, joint venture e altre forme associative con strutture di ricerca, anche di diritto privato, di equivalente livello scientifico.

 

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta spetta:

- in 3 quote annuali a decorrere dal 2011 2012;

- per l’importo percentuale eccedente la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008 - 2010;

- per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2010 (generalmente 2011) e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 (generalmente 2012);

- in misura pari al 90% della spesa incrementale di investimento in ricerca se lo stesso è commissionato alle Università / Enti pubblici.

Il credito spettante:

- va indicato nel mod. UNICO e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP;

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione delle imposte sui redditi, dell’IVA, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA nonché dell’IRAP. Di conseguenza non può essere utilizzato in compensazione di debiti contributivi;

- non concorre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

- non è soggetto al limite annuale di utilizzo in compensazione (pari a € 250.000).

 

Beneficiari

Il credito di imposta viene determinato secondo il metodo incrementale. Esso compete, ferma restando l’integrale deducibilità dell’investimento sostenuto, nella misura del 90% della spesa incrementale di investimenti effettuati, nei confronti dei soggetti sopra individuati, nel triennio 2008-2010.

 

Procedura e tempi

L’individuazione delle disposizioni attuative del credito d’imposta in esame è demandata ad un apposito Provvedimento.

Contestualmente è stato soppresso il credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 25, Legge n. 220/2010 (Finanziaria 2011) a favore delle imprese che nel 2011 affidano a un Ente pubblico di ricerca o ad una Università un􀀀attività di ricerca e sviluppo.

 

 

Istanze per gli incentivi all’occupazione 2010

L’Inps, con il messaggio n. 13408, ha fornito importanti chiarimenti in merito agli incentivi all'occupazione previsti, in via sperimentale, dalla L. n. 191/2009, art. 2, co.134, 135 e 151 (Finanziaria 2010), in riferimento al 2010. Gli incentivi, prorogati anche per il 2011, al momento non sono ancora operativi, in attesa del decreto attuativo.

 

Beneficiari

Il beneficio si riferisce alle aziende che, nel corso del 2010, hanno proceduto alla:

}    assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

}    assunzione o mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;

}    assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.

 

Procedura e tempi

L’Inps ha comunicato che è stata implementata l’applicazione DiResCo - "Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, per poter beneficiare delle agevolazioni. Le istanze dovranno essere definite entro il 31 luglio 2011, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso al beneficio.

L’istanza sarà infatti respinta nei casi in cui il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti - o abbia sospensioni in atto - ed abbia assunto un lavoratore per mansioni diverse, ma inerenti sostanzialmente alla stessa professionalità dei lavoratori licenziati o sospesi.

Definite le istanze, l’Inps formerà due distinte graduatorie nazionali delle aziende ammesse agli incentivi, dandone pubblicazione sul sito internet www.inps.it

 

 

Incentivi al reimpiego prorogati per il 2011

L’Inps, con messaggio n. 13888 del 4 luglio 2011, ha precisato che è esteso anche all’anno 2011 l’incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito. Tale incentivo è previsto anche per il lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un’attività autonoma, di auto o micro impresa, o finalizzata a un’associazione in cooperativa.

 

Misura dell’agevolazione

Come noto, infatti, l’articolo 7–ter, comma 7, del Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5 (“Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”) ha previsto che i datori di lavoro i quali, assumono lavoratori licenziati oppure sospesi e destinatari di ammortizzatori in deroga, relativamente agli anni 2009 e 2010, possono godere di un indennizzo:

► pari all’indennità spettante ai lavoratori;

► per il numero di mensilità o di giornate di trattamento integrativo non erogate.

 

Beneficiari

La suddetta disposizione normativa viene integrata dall’articolo 1, comma 7, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 il quale ha disposto che “tale incentivo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di sospensione il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza”.

 

 

Rinegoziazione mutui a tasso variabile

Il Decreto Sviluppo (D.L. n. 70/11 stato convertito in legge il 12 luglio ed è in vigore dal giorno seguente) ha introdotta la possibilità, per i contraenti di mutui casa a tasso variabile di importo originario massimo pari a € 200.000, di rinegoziazione. La possibilità è concessa fino al 31 dicembre 2012 a condizione che il mutuatario al momento della richiesta presenti un reddito certificato Isee non superiore ad € 35.000 e sia in regola con i pagamenti rateali del mutuo oggetto di rinegoziazione. La rinegoziazione consiste di fatto, nella trasformazione del tasso da variabile a fisso per tutta la durata residua del mutuo. Vengono, inoltre, semplificate le procedure di portabilità del mutuo.

 

Obiettivi

Il cliente che possegga i requisiti stabiliti dal Decreto Sviluppo, può presentarsi presso il proprio sportello bancario e richiedere la rinegoziazione “per legge” del mutuo a tasso di interesse variabile. La banca, verificate le opportune determinanti, dovrà accogliere la richiesta del mutuatario, trasformando il tasso di interesse applicato al capitale oggetto di mutuo da variabile a fisso.

 

Beneficiari

A richiedere l’accesso a questa possibilità, non potranno che essere i mutuatari appartenenti a nuclei familiari con reddito Isee non superiore ai 35 mila euro. Tali famiglie dovranno inoltre essere titolari di un mutuo dall’importo complessivo non superiore ai 200 mila euro, con tasso e rata variabili. Il dettaglio sulla rata variabile non è certamente un caso, quanto una utile specificazione che porta all’esclusione di tutti quei mutui contratti a tasso di interesse variabile e rata costante (e conseguente durata dinamica).

 

Procedura e tempi

Se il cliente bancario rientra nel recinto di cui sopra, può richiedere l’accesso alla rinegoziazione legale. A questo punto scattano i calcoli di convenienza. In sintesi, questo dovrebbe portare le banche ad applicare un tasso di interesse fisso che, nelle migliori delle ipotesi, oggi potrebbe essere di poco superiore ai 4 punti percentuali.

Il Decreto Sviluppo consente infine di rinegoziare l’altro elemento di principale influenza nell’onerosità dell’operazione: la durata residua del piano di ammortamento. Il cliente bancario potrà infatti scegliere di allungare il programma di rimborso di un massimo di 5 anni, a patto che la durata residua non sia superiore ai 25 anni.

 

 

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